News del Mon Aug 22 10:50:00 CEST 2022


Avviso per i Comuni - Procedure abilitative semplificate (PAS) aventi ad oggetto impianti eolici e fotovoltaici

Con riferimento alle numerose comunicazioni relative alle procedure abilitative semplificate (PAS) di cui all’art. 6 del Dlgs 28/2011 per progetti di impianti eolici e fotovoltaici con opere connesse, si rende noto che lo scrivente ufficio procederà a svolgere le valutazioni ambientali di tali progetti esclusivamente a seguito di idonea istanza da parte del proponente; pertanto, l’eventuale mancato riscontro puntuale alle suddette comunicazioni non attesta, in nessun caso, l’assenza della necessità di esperire le valutazioni di competenza dello scrivente Staff con riferimento alla VIA e/o alla Vinca, ove prescritte secondo la vigente normativa. 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 6-bis del Dlgs 28/2011, si evidenzia che quanto disposto al comma 1 in merito alle valutazioni ambientali (“Non sono sottoposti a valutazioni ambientali  e  paesaggistiche, né  sottoposti  all'acquisizione  di  atti   di   assenso   comunque denominati, e sono realizzabili a seguito  del  solo  deposito  della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di  area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere  dalla potenza elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento,  ricadono nelle seguenti categorie: (…)”) è riferito esclusivamente alle disposizioni in materia di VIA e non anche a quelle di VIncA.

Si ricorda che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessaria, deve essere condotta prima del deposito della SCIA Procedura Abilitativa Semplificata PAS, alla quale dovrà essere allegato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente in integrazione con la VIncA. Anche il provvedimento di VIncA, qualora questa sia la sola valutazione necessaria, dovrà essere allegato al deposito della SCIA.

Ove invece per il progetto sia necessaria la VIA, eventualmente integrata con la VIncA, la SCIA PAS dovrà essere compresa tra i titoli da acquisire nell’ambito della procedura di cui all’art. 27bis del Dlgs 152/2006, di competenza dello scrivente Staff, alla quale sarà ovviamente chiamato a partecipare il competente Comune. In tal caso il titolo autorizzatorio costituito dalla SCIA (PAS) diventerà efficace all’emanazione del PAUR che, si ricorda, contiene tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, ecc. necessarie per la realizzazione e l’esercizio del progetto.