Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati
Gazzetta ufficiale
n. L 073 del 14/03/1997 pag. 0005 - 0015
DIRETTIVA 97/11/CE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 130 S, paragrafo 1, viste le proposte della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), visto il parere del Comitato delle regioni (3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato
(4), (1) considerando che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati problemi
pubblici e privati (5) mira a fornire alle autorità competenti le informazioni
adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con cognizione di
causa per quanto riguarda il possibile notevole impatto sull'ambiente; che la
procedura di valutazione è uno strumento fondamentale della politica ambientale
quale definita all'articolo 130 R del trattato e del quinto programma
comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo
sostenibile; (2) considerando che a norma dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato la
politica della Comunità nel settore dell'ambiente è fondata sui principi di
precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto
alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina
paga»; (3) considerando che sarebbe opportuno armonizzare i principi fondamentali
della valutazione dell'impatto ambientale; che gli Stati membri possono
stabilire norme più severe a tutela dell'ambiente; (4) considerando che l'esperienza maturata nella valutazione dell'impatto
ambientale, esposta nella relazione sull'applicazione della direttiva
85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica che è necessario
introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e migliorare le regole
relative alla procedura di valutazione, per far sì che la direttiva sia
applicata in modo sempre più armonizzato ed efficace; (5) considerando che per lo sviluppo dei progetti per i quali si richiede una
valutazione si dovrebbe prevedere un'autorizzazione; che la valutazione dovrebbe
precedere il rilascio dell'autorizzazione; (6) considerando che è opportuno completare l'elenco dei progetti che hanno
incidenze notevoli sull'ambiente e che pertanto devono essere sottoposti di
norma ad una valutazione sistematica; (7) considerando la possibilità che progetti di altri tipi non abbiano in
tutti i casi incidenze notevoli sull'ambiente; che è opportuno che detti
progetti siano sottoposti a valutazione qualora, a giudizio degli Stati membri,
possano influire in modo rilevante sull'ambiente; (8) considerando che gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri
per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a
seconda dell'entità del loro impatto ambientale; che per gli Stati membri non
sarebbe obbligatorio esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali
soglie o al di fuori di tali criteri; (9) considerando che nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso
per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a
valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri
dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella
presente direttiva; che, secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri
sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi
concreti; (10) considerando che il criterio di ubicazione relativo alle zone di
protezione speciale designate dagli Stati membri a norma delle direttive
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici (6) e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (7) non comporta necessariamente che i progetti in dette zone
debbano essere automaticamente sottoposti a valutazione a norma della presente
direttiva; (11) considerando che è opportuno introdurre una procedura che permetta al
committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul contenuto e
l'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine della
valutazione; che gli Stati membri, nel quadro della presente procedura, possono
esigere che il committente fornisca, tra l'altro, alternative ai progetti per i
quali intende presentare una domanda; (12) considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni concernenti la
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener
conto degli sviluppi a livello internazionale; (13) considerando che il 25 febbraio 1991 la Comunità ha firmato la
convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto
transfrontaliero, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente: «1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del
rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole
impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la
loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro
impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.» 2) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo: «2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare
i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati
dell'inquinamento (1). (1) GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26.» 3) All'articolo 2, il primo comma del paragrafo 3 è così formulato: «3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della
presente direttiva.» 4) Nel testo in inglese dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), le parole
«where appropriate» sono sostituite da «where applicable». 5) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo
appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11,
gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: - l'uomo, la fauna e la flora; - il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; - i beni materiali ed il patrimonio culturale; - l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.» 6) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati
nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a
10. 2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati
nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli
da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui
alle lettere a) e b). 3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del
paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati
nell'allegato III. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità
competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.» 7) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto
di una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli
Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente
fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV,
qualora: a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una
determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche
peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori
ambientali che possono subire un pregiudizio; b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un
committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei
metodi di valutazione disponibili. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità
competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di
autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve
fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere le autorità
competenti consultano il committente e le autorità di cui all'articolo 6,
paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a
norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al
committente ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche
se il committente non lo ha chiesto. 3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1
comprendono almeno: - una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione,
concezione e dimensioni; - una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente
compensare rilevanti effetti negativi; - i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto può avere sull'ambiente; - una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il
profilo dell'impatto ambientale; - una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti
trattini; 4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a
disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con
particolare riferimento all'articolo 3.» 8) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che
possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in
materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle
informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal
fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso
per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma
dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati
membri.» All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione
nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a
disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità
agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio
dell'autorizzazione»; 9) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 1. Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire
in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato
membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo
Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto
comunica quanto prima, e non più tardi del giorno in cui informa i suoi propri
cittadini, all'altro Stato membro, tra l'altro: a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni
disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero; b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere
se desidera partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e
può includere le informazioni di cui al paragrafo 2. 2. Se uno Stato membro, cui sono pervenute le informazioni di cui al
paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la
realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro
Stato le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti
riguardo alla suddetta procedura, compresa la domanda di autorizzazione. 3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne: a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione
delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei cittadini
interessati per quanto riguarda il territorio dello Stato membro che rischi di
subire un rilevante impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e
2; e b) si accertano che le suddette autorità e i suddetti cittadini interessati
abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al
progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri
sulle informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui
territorio è prevista la realizzazione del progetto. 4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra
l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste
per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la
durata del periodo di consultazione. 5. Le modalità di applicazione delle disposizioni di questo articolo possono
essere stabilite dagli Stati membri interessati.» 10) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli
articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della
procedura di autorizzazione.» 11) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 9 1. All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di
un'autorizzazione, la o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini
secondo le procedure appropriate e mettono a loro disposizione le seguenti
informazioni: - il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla
decisione; - i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione; - eventualmente una descrizione delle principali misure utili per pervenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi. 2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato
consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al
paragrafo 1.» 12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 10 Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato l'obbligo
delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle
disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche
esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale,
compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse
pubblico. In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni ad un altro
Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono
soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è
proposto.» 13) All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente: «2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a
qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in
questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.» 14) L'articolo 13 è soppresso. 15) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II, III e IV
che figurano in allegato. Articolo 2 Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione
invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante
l'applicazione e l'efficacia della direttiva 85/337/CEE qual è emendata dalla
presente direttiva. La relazione è basata sullo scambio di informazioni di cui
all'articolo 11, paragrafi 1 e 2. Sulla base di questa relazione la Commissione presenta al Consiglio ulteriori
proposte, se necessario, per assicurare un maggior coordinamento
nell'applicazione della presente direttiva. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente
la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere
un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono decise dagli Stati membri. 2. Per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente
anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione
originaria. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente M. DE BOER (1) GU n. C 130 del 12. 5. 1994, pag. 8. GU n. C 81 del 19. 3. 1996, pag. 14. (2) GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 1. (3) GU n. C 210 del 14. 8. 1995, pag. 78. (4) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30.
10. 1995, pag. 101), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU n. C
248 del 26. 8. 1996, pag. 75) e decisione del Parlamento europeo del 13 novembre
1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996, pag. 103). (5) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo
dall'atto di adesione del 1994. (6) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dall'atto di adesione del 1994. (7) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7. ALLEGATO «ALLEGATO I PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto
lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di
liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti
bituminosi. 2. - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica
pari o maggiore di 300 MW e - centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e
lo smontaggio di tali centrali e reattori (*) (esclusi gli impianti di ricerca
per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui
potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica). 3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati. b) Impianti destinati: - alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare, - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente
radioattivi, - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati, - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi, - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di
combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da
quello di produzione. 4. - Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. - Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici. 5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la
trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di
amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti
finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50
tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto,
un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate. 6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si
trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro: i) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; ii) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; iii) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o
potassio (fertilizzanti semplici o composti); iv) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; v) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
procedimento chimico o biologico; vi) per la fabbricazione di esplosivi. 7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza,
nonché aeroporti (1) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100
m. b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (2). c) Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro
o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o
allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km. 8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il
passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate; b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la
terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che
possono accogliere navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate. (*) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali
quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di
contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui
si trova l'impianto. (1) Gli "aeroporti" ai fini della presente direttiva corrispondono alla
definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione
dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14). (2) Le "vie di rapida comunicazione" ai fini della presente direttiva
corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di
traffico internazionale del 15 novembre 1975. 9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la
direttiva 91/689/CEE) (1) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale
definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE (2), o
interramento di rifiuti pericolosi. 10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento
chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D
9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al
giorno. 11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in
cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10
milioni di metri cubi. 12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque
trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra
bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione
superiore a 2 000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque
trasferite superiore al 5 % di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata
in tubazioni. 13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a
150 000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della
direttiva 91/271/CEE (3). 14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un
quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a
500 000 m³ al giorno per il gas naturale. 15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle
in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o
accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. 16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro
superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km. 17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di: a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline; b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o c) 900 posti per scrofe. 18. Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore
a 200 tonnellate al giorno. 19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito
superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150
ettari. 20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore
e di lunghezza superiore a 15 km. 21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o
prodotti chimici, con una capacità superiore a 200 000 tonnellate. (1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28). (2) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo
dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU n. L 5 del 7. 1. 1994, pag.
15). (3) GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo
dall'atto di adesione del 1994. ALLEGATO II PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura a) Progetti di ricomposizione rurale. b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla
coltivazione agricola intensiva. c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i
progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre. d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro
tipo di sfruttamento del suolo. e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati
nell'allegato I). f) Piscicoltura intensiva. g) Recupero di terre dal mare. 2. Industria estrattiva a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi
nell'allegato I). b) Attività mineraria sotterranea. c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale. d) Trivellazioni in profondità, in particolare: - trivellazioni geotermiche, - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo. e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di
petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti
bituminosi. 3. Industria energetica a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I). b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda;
trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi
nell'allegato I). c) Stoccaggio in superficie di gas naturale. d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei. e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili. f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite. g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non
compresi nell'allegato I). h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica. i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
(centrali eoliche). 4. Produzione e trasformazione dei metalli a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),
compresa la relativa colata continua. b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: i) laminazione a caldo, ii) forgiatura con magli, iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso. c) Fonderie di metalli ferrosi. d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli
preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia
ecc.). e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici. f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi
motori. g) Cantieri navali. h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili. i) Costruzione di materiale ferroviario. j) Imbutitura di fondo con esplosivi. k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici. 5. Industria dei prodotti minerali a) Cokerie (distillazione a secco del carbone). b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento. c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di
prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato I). d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro. e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati
alla produzione di fibre minerali. f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
tegole, mattoni mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane. 6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I) a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici. b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e
vernici, di elastomeri e perossidi. c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici. 7. Industria dei prodotti alimentari a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali. b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali. c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari. d) Industria della birra e del malto. e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi. f) Impianti per la macellazione di animali. g) Industrie per la produzione della fecola. h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce. i) Zuccherifici. 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni
(progetti non compresi nell'allegato I). b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili. c) Impianti per la concia delle pelli. d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa. 9. Industria della gomma Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri. 10. Progetti di infrastruttura a) Progetti di sviluppo di zone industriali. b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri
commerciali e parcheggi. c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali
intermodali (progetti non compresi nell'allegato I). d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I). e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di
pesca (progetti non compresi nell'allegato I). f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere
di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua. g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in
modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I). h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di
tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di
persone. i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non compresi nell'allegato
I). j) Installazione di acquedotti a lunga distanza. k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti
a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli,
gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la
ricostruzione di tali opere. l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche,
non compresi nell'allegato I. m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non
comprese nell'allegato I. 11. Altri progetti a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore. b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato
I). c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi
nell'allegato I). d) Depositi di fanghi. e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli. f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori. g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali. h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive. i) Stabilimenti di squartamento. 12. Turismo e svaghi a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse. b) Porti turistici. c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone
urbane e strutture connesse. d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente. e) Parchi tematici. 13. - Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato
II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. - Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente
per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per più di due anni. ALLEGATO III CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 1. Caratteristiche dei progetti Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in
particolare: - delle dimensioni del progetto, - del cumulo con altri progetti, - dell'utilizzazione di risorse naturali, - della produzione di rifiuti, - dell'inquinamento e disturbi ambientali, - del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze
o le tecnologie utilizzate. 2. Localizzazione dei progetti Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che
possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: - dell'utilizzazione attuale del territorio; - della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione
delle risorse naturali della zona; - della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione
alle seguenti zone: a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d) riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone
protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE
e 92/43/CEE; f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla
legislazione comunitaria sono già stati superati; g) zone a forte densità demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica. 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in
particolare: - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione
interessata); - della natura transfrontaliera dell'impatto; - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; - della probabilità dell'impatto; - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. ALLEGATO IV INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e
delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di
funzionamento; - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi,
con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali
impiegati; - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni
previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione,
luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto
proposto. 2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il
profilo dell'impatto ambientale. 3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad
un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla
popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori
climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e
archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori. 4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto
sull'ambiente: - dovuti all'esistenza del progetto, - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali, - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e
allo smaltimento dei rifiuti, e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati
per valutare gli effetti sull'ambiente. 5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile
compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente. 6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti
precedenti. 7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti. (1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed
eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.»